Fondo nazionale Reddito Energetico
Nel caso si intenda aderire al Fondo nazionale reddito energetico, si invita ad approfondire le indicazioni e condizioni consultando la pagina https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/reddito-energetico.
Riportiamo di seguito, dalla pagina del GSE, le principali condizioni non esaustive che devono soddisfare gli interventi per potervi rientrare:
- - comprendere, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto;
- - essere effettuati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
- - rispettare i requisiti tecnici definiti nel Regolamento del Fondo;
- - prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e comunque non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso all'agevolazione;
- - l'impianto non deve essere entrato in esercizio prima della presentazione della richiesta di accesso;
- - sul GAUDI di Terna, gli impianti devono essere associati al GSE come Utente del Dispacciamento e al regime commerciale di Ritiro Dedicato.
E' possibile specificare nelle note della pratica l'intenzione alla partecipazione al Fondo nazionale Reddito Energetico.
Delibera ARERA 361/2023/R/EEL
SET Distribuzione, ai sensi della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 361/2023/R/EEL del 3 agosto 2023, semplifica l'iter di connessione non installando più il misuratore dell’energia elettrica prodotta (M2) nei casi in cui non sia necessario.
SET inoltre, come previsto dalla Delibera, sostituisce le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell’impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione, che viene ora richiesta in fase di dichiarazione di fine lavori disponibile sul sito di SET al link www.setdistribuzione.it/per-i-clienti/produttori/modalita-connessione-impianti.html.
Questa misura si applica alla maggioranza degli impianti di produzione con potenza nominale inferiore ai 20 kW e consente di snellire l’iter di attivazione in quanto SET provvederà alla sola riprogrammazione del contatore dell’energia prelevata e immessa.
Il Portale Produttori di SET identifica le richieste per le quali risulta applicabile questa importante semplificazione.
Per approfondimenti si invita a consultare la Delibera sul sito di ARERA al seguente link: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/361-23
Per eventuali necessità è sempre a disposizione il canale di SET Distribuzione di richiesta di assistenza del Portale Produttori.
Iter Semplificato (Modello Unico) per impianti fotovoltaici fino a 200 kW
In Portale Produttori di SET è operativo il flusso in iter Semplificato secondo i nuovi criteri definiti dalla Delibera 674/2022/R/efr, che ha esteso dal 01/02/2023 l'uso del "Modello Unico" agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW.
È ora quindi possibile inviare la richiesta in Iter Semplificato qualora l’impianto fotovoltaico da connettere si trovi nelle seguenti condizioni:
- - venga connesso ad un punto di prelievo di energia elettrica (POD) attivo;
- - sia realizzato ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11 su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze;
- - non ci siano ulteriori impianti di produzione di energia elettrica sullo stesso POD;
- - abbia, al termine dell’intervento, una potenza nominale complessiva non superiore 200 kW;
- - sia contestualmente richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi inclusi i regimi dello Scambio sul Posto e del Ritiro Dedicato, oppure si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica immessa in rete mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna.
La Delibera recepisce il decreto interministeriale 2 agosto 200 n° 297. Per tutti i dettagli si invita a prendere visione delle informazioni:
- sul sito SET alla pagina www.setdistribuzione.it/per-i-clienti/produttori/fotovoltaico.html
- la Delibera disponibile sul sito internet di ARERA https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/674-22
Scheda Rilievo dati aggiornata
E' stata aggiornata la scheda Rilievo dati aggiuntivi, predisposta per raccogliere le informazioni necessarie a velocizzare il processo di emissione del preventivo: Regole, soluzioni e documentazione per la connessione
Voltura impianto di produzione
Dal 1 gennaio 2021 è disponibile la nuova operatività relativa alle Volture degli impianti di produzione. Nel “portale produttori”, è possibile accedere all'apposita sezione tramite il pulsante in alto a destra “Voltura impianto”, inviando via portale il modulo disponibile su sito SET al link: www.setdistribuzione.it/per-i-clienti/produttori/modalita-connessione-impianti.html
Se il produttore ed il cliente finale coincidono, prima di proseguire con la procedura di voltura si deve contattare il proprio venditore, titolare del contratto di fornitura, per perfezionare il cambio di titolarità dell’utenza finale.
Delibera ARERA 147/2021/R/EEL
La Delibera ARERA 147/2021/R/EEL del 13/04/2021 ha stabilito le tempistiche per l'applicazione della Variante V1 alla Norma CEI 0-16 e della Variante V1 alla Norma CEI 021 con modifica della Delibera ARERA 149/2019/R/EEL.
|